Modifiche al Regime quadro
Il Quadro Temporaneo è stato modificato ad oggi da 6 emendamenti. Le modifiche apportate al QT non hanno effetto retroattivo (I emendamento punto 9, II emendamento punto 16, III emendamento punto 12, IV emendamento punto 21, V emendamento punto 17). Ai fini dell'applicazione delle nuove clausole ai regimi già esistenti, è necessario adeguare la base giuridica dei regimi e notificare alla Commissione la base giuridica così modificata, per la sua autorizzazione.
Con la Comunicazione C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, la Commissione europea ha approvato la “terza modifica del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Al Punto 9 della citata Comunicazione, la Commissione precisa che gli Stati membri che intendano procedere alla modifica dei propri regimi di aiuto esistenti approvati ai sensi del Quadro Temporaneo, sono invitati a notificare un elenco di tutti i regimi esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie e di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati.
La terza modifica del Quadro Temporaneo è stata recepita nel Regime Quadro nazionale dall’articolo 62 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
Con successiva Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, la Commissione europea ha autorizzato la prima modifica del Regime Quadro italiano con conseguente ammissione, tra i beneficiari degli aiuti ai sensi del Quadro Temporaneo, delle micro e piccole imprese già difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non soggette, al momento della concessione dell’aiuto, a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.
Con il protrarsi della crisi, il 13 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo (Comunicazione C(2020)7127 final) volta a prorogarne la validità fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione (prorogate fino al 30 settembre 2021) e a integrare le tipologie di aiuti di Stato ammissibili.
A livello nazionale, all’articolo 107 del DDL Bilancio 2021,è stata inserita una proposta modificativa del DL 34/2020, che è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020.
Ad esito di separata procedura di notifica avviata dallo Stato italiano, con la Decisione C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020, la Commissione europea ha altresì autorizzato l’introduzione nel Regime Quadro nazionale della nuova misura prevista dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, relativa agli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti delle imprese che hanno subito la sospensione o la riduzione dell’attività. La modifica integrativa del Regime quadro nazionale è stata disposta dall’articolo 1, comma 627, lett. a) della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha introdotto l’articolo 60-bis del DL n. 34/2020.
Con la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021, la Commissione europea ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prevedendo l’ulteriore proroga di validità del Quadro Temporaneo al 31 dicembre 2021 e l’innalzamento dei massimali di aiuti concedibili per singola impresa. Con successiva Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, la Commissione ha autorizzato la corrispondente modifica al Regime Quadro nazionale, recependo la proroga del termine al 31.12.2021 e l’aumento dei massimali di aiuti. Le modifiche al Regime Quadro nazionale sono state disposte dall’articolo 28 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.
Infine, con la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18.11.2021, la Commissione europea ha adottato la sesta modifica al Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato prevedendone l’ulteriore proroga di validità al 30 giugno 2022, l’aumento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 e l’introduzione delle nuove sezioni 3.13 a “Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile” e 3.14 a “Sostegno alla solvibilità”.
Le modifiche introdotte dal sesto emendamento al Quadro temporaneo sono state recepite dall’articolo 20 del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228 che ha disposto la proroga del Regime quadro nazionale al 30 giugno 2022, e dall’articolo 27 del Decreto Legge 27.01.2022, n. 4 che ha aggiornato i massimali degli aiuti concedibili ai sensi degli articoli 50 e 60-bis del D.L. 34/2020.
Le recenti modifiche al Regime quadro nazionale sono state autorizzate dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 381 final del 18.1.2022.
Art. 62, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
Decisione C(2020) 6341 final dell’11.09.2020;
Nota RAS Prot. n. 16164 del 18.09.2020;
Decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020;
Nota RAS Prot. n. 24475 del 14.12.2020;
Decisione C(2020) 9300 del 15.12.2020;
Art. 1, comma 627, lett. a), Legge 30.12.2020, n. 178;
Nota RAS Prot. n. 0000455 del 15.01.2021;
Art. 28, D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
Decisione C(2021) 2570 final del 9.04.2021;
Articolo 20, Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228;
Articolo 27, Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4;
Decisione C(2022) 381 final del 18.1.2022;