Comunicazione CE del 19 marzo 2020 - versione consolidata
Il 19.03.2020 è stata adottata la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19", che si basa sull'applicazione dell'art. 107.3.b) del TFUE.
La Comunicazione CE del 19.03.2020 prevedeva in principio un plafond massimo pari a euro 120.000 per ciascuna impresa operante nel settore pesca e acquacoltura, 100.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 800.000 per ciascuna impresa operante in tuti gli altri settori, e un termine per l’adozione dei provvedimenti di concessione degli aiuti, fissato per il 31.12.2020, ed era strutturata in cinque sezioni iniziali, corrispondenti a cinque differenti tipologie di aiuto.
Nell’arco di un anno, la Comunicazione del 19.03.2020 è stata modificata con cinque successivi emendamenti, che ne hanno ampliato il campo di applicazione con l’introduzione di nuove tipologie di aiuto, e hanno ulteriormente prorogato la validità del Quadro Temporaneo, in considerazione del permanere dell’emergenza.
Attualmente la Comunicazione prevede un plafond massimo pari a euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 1,8 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori, e un termine per l’adozione dei provvedimenti di concessione degli aiuti, fissato per il 31.12.2021, ed è strutturato in dodici sezioni.
Tipologie di aiuto
La Comunicazione CE del 19.03.2020 attualmente prevede le seguenti tipologie di aiuto:
1. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 1.800.000 EUR ad un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità; tale tipologia di aiuto non richiede necessariamente l’individuazione di costi ammissibili.
2. garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
3. prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
4. garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
5. assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.
6. sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
7. sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
8. sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
9. sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19;
10. sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
11. aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione.
12. Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti. Gli aiuti possono essere concessi a copertura dei costi fissi delle imprese per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale. L’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e deve coprire i costi fissi scoperti sostenuti tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 (periodo ammissibile). L’aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi delle imprese sostenuti nel periodo ammissibile, non coperti dagli utili (ossia le entrate meno i costi variabili). L’intensità dell’aiuto non supera il 70 per cento dei costi ammissibili (90 per cento per le micro e piccole imprese).
Beneficiari degli aiuti
Beneficiari degli aiuti possono essere tutti i soggetti che rientrano nella definizione di imprese europee: PMI, grandi imprese, lavoratori autonomi, imprese familiari che svolgono attività artigianali o di altro tipo, società di persone o associazioni che svolgono un’attività economica.
Le misure di aiuto temporaneo possono applicarsi anche alle imprese in difficoltà, purché lo stato di difficoltà si sia verificato a partire dall’01.01.2020; sono pertanto escluse le imprese che si trovavano già in stato difficoltà al 31.12.2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese, come stabilito dal Terzo emendamento al QT, che soddisfino determinati requisiti: non devono essere soggette a procedura concorsuale per insolvenza secondo il diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
Massimali e cumulabilità
I nuovi massimali di aiuto, introdotti dalla Commissione europea con il V emendamento al QT per le sezioni 3.1 e 3.12, sono pari attualmente a 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 1,8 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori; 10 milioni di euro in favore delle imprese che hanno subito un calo di fatturato del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e hanno continuato a sostenere costi fissi non coperti.
Ai fini delle verifiche sul rispetto del cumulo e delle soglie, la nozione di impresa richiamata nel QT non corrisponde alla singola impresa, bensì alla nozione generalmente applicata nel diritto della concorrenza, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
.Le soglie massime per beneficiario devono essere calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso, anche da altri fonti di finanziamento e da soggetti diversi dagli enti concedenti. Le misure possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti de minimis e Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali Regolamenti. Se è prevista l’individuazione di costi ammissibili, la soglia non può essere superata tenendo conto degli stessi costi ammissibili.
Com. Comm. C(2020) 1863 final, 19.3.2020 (2020/C 91 I/01) - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19;
Com. Comm. 19.3. 2020 (QT - VERSIONE CONSOLIDATA) ;