Fase discendente
La fase di recepimento e attuazione della normativa europea è chiamata fase discendente. La fase discendente può consistere in interventi legislativi, regolamentari o amministrativi volti a recepire specifici atti emanati dalle istituzioni dell’Unione europea; nell’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea; nell’attuazione delle decisioni della Commissione europea; nella modifica o abrogazione di norme in contrasto con la normativa europea.
Con la riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 3/2001, le Regioni italiane sono state investite di nuovi e maggiori obblighi in materia di adeguamento del proprio ordinamento agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione Europea. Successivamente, con la legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono stati individuati ulteriori obblighi a carico delle Regioni, tra cui la predisposizione annuale di una relazione sullo stato di conformità del proprio ordinamento rispetto agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione Europea.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, che ha modificato la legge n. 11/2005 al fine di adeguarla alle innovazioni e alle semplificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, ha ancor meglio definito nell’apposito capo IV il ruolo delle Regioni nella fase ascendente del diritto dell’Unione europea, lasciando sostanzialmente inalterata la disciplina della partecipazione delle Regioni alla fase discendente.
Gli adempimenti previsti per le Regioni sono stati disciplinati inoltre con la legge regionale 30 giugno 2010, n.13 recante “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1996, n.5”.
La legge europea e la legge di delegazione europea
La legge n. 234 del 2012 ha introdotto importanti novità per quel che riguarda la fase discendente. Notevole rilevanza assumono inoltre le norme che disciplinano la partecipazione delle Regioni, in linea con il ruolo maggiormente incisivo attribuito agli enti regionali dal Trattato di Lisbona.
In fase discendente, la legge n. 234 del 2012, nell’ottica di superare talune criticità emerse nel corso degli anni di vigenza della Legge n. 11 del 2005, ha introdotto lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea annuale. Tale novità è finalizzata a porre rimedio al problema dei lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, in quanto la legge di delegazione europea, che contiene esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee, deve essere presentata alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. Tutte le altre disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, tra cui modifiche a norme statali oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, abrogazione e modifica di norme in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sono invece inserite nella legge europea annuale.
La legge europea regionale annuale
Il principale strumento introdotto dalla Legge regionale n. 13/2010 è la legge europea regionale (art. 10), che garantisce il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Il disegno di legge europea regionale annuale, unitamente alla relazione di accompagnamento, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta regionale al Consiglio, che lo approva in sede di sessione europea.
Con la legge europea regionale annuale, la Regione recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea; detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione; contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei; effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.
La verifica di conformità
La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea. Ogni anno la Giunta trasmette alla Conferenza delle regioni e delle province autonome l’elenco degli atti emanati in attuazione del diritto comunitario e, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della Legge n. 234 del 2012, la Giunta verifica lo stato di conformità dell’ordinamento regionale in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette una relazione contenente le risultanze della verifica al Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La verifica di conformità comprende tutti gli atti adottati al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria, incluse delibere, determinazioni e decreti assessoriali, appartenenti alle seguenti tipologie:
1. Provvedimenti regionali di recepimento di direttive comunitarie;
2. Provvedimenti regionali di attuazione di norme comunitarie;
3. Provvedimenti regionali di adeguamento a sentenze della Corte di Giustizia;
4. Provvedimenti regionali abrogativi o di adeguamento di disposizioni contrastanti o non conformi con l’ordinamento comunitario.
La verifica di conformità fornisce inoltre un aggiornamento delle eventuali procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione e delle procedure di indagine formale della Commissione europea finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla Regione a norma degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato CE.
Verifica di conformità dell'ordinamento della Regione Sardegna anno 2021
Delib.G.R N. 2/9 del 20.01.2022- Relazione informativa al Consiglio regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
Allegato alla Delib.G.R. n. 2/9 del 20.1.2022 - Verifica di conformità dell'ordinamento della Regione Sardegna anno 2021;