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Modalità di notifica aiuti di Stato

Basi giuridiche

Art. 108 TFUE
Reg. Consiglio 2015/1589 - "Regolamento di procedura" recante modalità applicazione art. 108 TFUE
Reg. Commissione 794/2004 - Esecuzione Reg. 1589/2015 (agg. 2016) - Notificazioni e relazioni annuali


Obbligo di notifica degli Aiuti di Stato

Gli Aiuti possono essere concessi solo previa verifica della compatibilità con le norme dell'UE.
La sussistenza dei requisiti che qualificano una nuova misura come aiuto di Stato comporta l’obbligo di notificare la misura alla Commissione europea (art. 108, par. 3, TFUE).
Con la notifica è avviato un esame da parte della Commissione, volto a stabilire la presenza di aiuto di Stato e la compatibilità della misura con il mercato interno.
Al termine dell’esame, che non può avere durata superiore a due mesi, la Commissione adotta una decisione, con la quale può approvare la misura dichiarando che non costituisce aiuto di Stato ovvero costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
Qualora invece nutra dubbi sulla compatibilità con il mercato interno, la Commissione può adottare una decisione di apertura di un’indagine formale (art. 108, par. 2, TFUE).
In base alla clausola di sospensione o obbligo di stand-still, l’aiuto non può essere erogato prima che la Commissione lo abbia autorizzato (art. 108, par. 3, TFUE).


Aiuti in esenzione da notifica

Per alcune categorie di aiuti non è necessario procedere alla previa notifica alla Commissione, ma è sufficiente una comunicazione in esenzione, dopo la quale si può dare immediata attuazione alle relative misure, purché vengano rispettate le condizioni contenute nei cosiddetti Regolamenti di esenzione.
La generalità dei casi è disciplinata dal Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria), recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023.


Aiuti De Minimis

La Commissione ha dichiarato che alcuni aiuti, per i loro importi esigui, non possono incidere sugli scambi tra Stati membri, e pertanto non sono considerati aiuti di Stato (aiuti De Minimis).
Gli aiuti De Minimis sono disciplinati dai cosiddetti Regolamenti De Minimis, che stabiliscono le soglie degli importi che possono essere concessi e indicano le specifiche condizioni che devono essere rispettate, tra le quali il cosiddetto “divieto di cumulo”. La generalità dei casi è disciplinata dal Regolamento 2023/2831 (Regolamento De Minimis generale), che stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300 000 EUR nell’arco di tre anni.
Gli aiuti De Minimis non sono soggetti ad approvazione della Commissione europea. Essi pertanto non devono essere notificati né comunicati in esenzione alla Commissione.


Procedura di notifica

Modalità di accreditamento al sistema SANI2
Le notifiche e le comunicazioni in esenzione sono effettuate tramite il sistema SANI2, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Per poter accedere al sistema SANI2, gli utenti regionali devono richiedere l’abilitazione come utente compilatore al Servizio Rapporti Istituzionali, settore Aiuti di Stato e procedure di infrazione che, in qualità di Amministratore locale del sistema, provvede al rilascio delle credenziali di accesso. La richiesta deve essere inviata via mail all’indirizzo presidenza.dirigen@pec.regione.sardegna.it

Compilazione e firma di una nuova notifica o comunicazione sul sistema SANI2
Una volta abilitato, l’utente deve compilare una scheda sintetica o formulario di notifica, che si differenzia a seconda dei Regolamenti generali o settoriali che si applicano al caso, contenente tutte le informazioni riguardanti la misura di aiuto. Al formulario di notifica vanno allegati tutti i documenti che riguardano la misura di aiuto notificata o comunicata in esenzione, in primo luogo la base giuridica nazionale dell’aiuto (leggi, deliberazioni, decreti, determinazioni, avvisi, bandi, ecc.).
Dopo aver verificato la completezza delle informazioni e della documentazione prodotta in allegato, l’utente compilatore può finalizzare la notifica o comunicazione in esenzione.
In seguito alla finalizzazione, il responsabile del procedimento deve inviare tramite la PEC "pres.rapportinaz.eu.int@pec.regione.sardegna.it" la richiesta di firma della notifica al settore Aiuti di Stato e procedure di infrazione, che è l’utente firmatario per la Regione Sardegna. Alla richiesta deve essere allegato il formulario compilato in ogni sua parte.
Il firmatario procede all’esame della notifica e, se la ritiene completa in tutti i suoi elementi, firma il formulario sul sistema SANI2 che lo trasmette automaticamente all’utente validatore (Rappresentanza permanente d’Italia per l’Unione europea a Bruxelles).
La notifica è infine trasmessa alla Commissione europea per la successiva registrazione.

Link al sistema SANI2
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS

Manuale per l’utilizzo del sistema SANI2 [EN]
Formulario notifica generale standard
Formulario esenzione generale
Formulario esenzione agricoltura
Formulario esenzione pesca

Modalità di notifica aiuti di Stato

Gli Aiuti possono essere concessi solo previa verifica della compatibilità con le norme dell'UE. La sussistenza dei requisiti che qualificano una nuova misura come aiuto di Stato comporta l’obbligo di notificare la misura alla Commissione europea (art. 108, par. 3, TFUE).

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