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Valutazione ex ante aiuti di Stato - Distinct Body

Il Distinct Body è una struttura tecnica consultiva con la finalità di assicurare la valutazione ex ante degli atti che possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, par. 1, TFUE. I pareri rilasciati dal Distinct Body sono facoltativi e non vincolanti.
Il Distinct Body è previsto dal Common Understanding in materia di aiuti di Stato, un accordo sottoscritto tra l’Italia e la Commissione europea il 3 giugno 2016. L’organismo responsabile per l’attuazione dell’accordo è il Dipartimento politiche europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Distinct Body deve essere individuato nell’ambito di ciascuna amministrazione centrale e regionale. Il parere del Distinct Body può essere richiesto dal dirigente responsabile del procedimento, ogniqualvolta nutra dubbi sulla presenza di aiuti di Stato in una misura.

Common Understanding del 3 giugno 2016
Circolare DPE del 15 febbraio 2017


Il Distinct Body nella Regione Sardegna

Nella Regione Sardegna, il Distinct Body è stato costituito con la DGR n. 37/10 del 1 agosto 2017, che lo ha incardinato nella Direzione generale della Presidenza, Servizio Rapporti istituzionali, ed è stato regolamentato con la DGR n. 36/6 del 17 luglio 2018.
Il Direttore del Servizio, dottoressa Anna Paola Mura, è il Responsabile del Distinct Body, al quale sono imputabili i pareri da esso rilasciati.
Il Distinct Body è funzionalmente separato dagli Uffici che predispongono e gestiscono misure di aiuto.
Il ruolo di Distinct Body è incompatibile con la partecipazione a commissioni ed organismi di valutazione per la concessione di misure di aiuto; con le attività di gestione di misure di aiuto, sia in fase di concessione sia in fase di erogazione delle risorse.
Nella fase di predisposizione degli atti che istituiscono nuove misure di aiuto, il Distinct Body svolge una funzione di carattere esclusivamente consulenziale.
Il Distinct Body è internamente organizzato in quattro sezioni specializzate per materia.


Funzioni del Distinct Body e campo di applicazione

Il Distinct Body svolge preliminarmente una funzione consultiva di valutazione ex ante sulla presenza di profili di aiuto di Stato nelle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.
Oltre a tale funzione principale, al Distinct Body sono attribuite anche funzioni di supporto sulla compatibilità con il mercato interno di una misura che costituisce aiuto di Stato e di verifica della completezza sul sistema SANI2 delle notifiche alla Commissione europea – DG Concorrenza - di misure che costituiscono aiuti di Stato.
Rientrano nel campo di applicazione dei pareri richiesti al Distinct Body tutte le misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.
Possono essere sottoposti alla valutazione del Distinct Body gli atti volti ad istituire o regolamentare nuove misure di aiuto: bozze di deliberazioni della Giunta regionale, bozze di bandi e avvisi, determinazioni dirigenziali, decreti assessoriali.
Sono esclusi dal campo di applicazione dei pareri richiesti al Distinct Body: gli atti riferibili al Consiglio regionale; gli atti programmatori; gli atti di finanziamento ad altre PPAA per funzioni istituzionali delegate o trasferite per legge; gli atti di concessione o di erogazione di aiuti individuali (singole concessioni o graduatorie) all'interno di un regime di aiuti già valutato dal Distinct Body; il rifinanziamento alle medesime condizioni di un regime di aiuti già valutato dal Distinct Body.


Come richiedere il parere del Distinct Body

Il parere è facoltativo e viene rilasciato su richiesta del dirigente responsabile del procedimento sulla presenza di profili di aiuti di Stato di una misura.
La richiesta deve pervenire tramite PEC all’indirizzo presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it ed essere indirizzata esclusivamente al Distinct Body.
La richiesta di parere deve contenere: una relazione dettagliata di descrizione dell’intervento, sulla base di una scheda di istruzioni, e delle motivazioni che hanno portato alla decisione di richiedere il parere; un elenco della normativa di riferimento, possibilmente con l’indicazione dei link per la sua consultazione; eventuali bozze di deliberazione, di bandi e avvisi, di determinazioni, di decreti assessoriali relative all’istituzione e/o alla regolamentazione della misura in questione.
Il parere deve essere licenziato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Distinct Body può rifiutare motivatamente la richiesta, se ritiene che la misura non rientri nel campo di applicazione, o può richiedere integrazioni della documentazione, se ritiene che il materiale trasmesso non sia sufficiente per una valutazione completa della misura.


Carattere e forma del parere del Distinct Body

Il parere rilasciato dal Distinct Body ha carattere facoltativo e non vincolante.
Il parere del Distinct Body deve essere richiamato nelle premesse delle deliberazioni della Giunta regionale e negli altri atti inerenti al procedimento amministrativo; qualora il responsabile del procedimento si discosti dal parere rilasciato dal Distinct Body, la deliberazione della Giunta regionale e gli altri atti inerenti al procedimento amministrativo devono riportare le relative motivazioni.
Il parere può essere allegato alle deliberazioni della Giunta regionale e agli altri atti inerenti al procedimento amministrativo.

DGR 37/10 del 1 agosto 2017
DGR 36/6 del 17 luglio 2018
All. DGR 36/6 del 17 luglio 2018
Scheda di descrizione della misura

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